Conto Termico 3.0: cos’è, come funziona e come capire se fa per te
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Conto Termico 3.0: cos’è, come funziona e come capire se fa per te

Conto Termico 3.0: cos’è, come funziona e come capire se fa per te

Il Conto Termico 3.0 è un incentivo in conto capitale: in pratica, ti riconosce un contributo a fronte di interventi di piccole dimensioni per efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, secondo regole tecniche e documentali precise. La dotazione è 900 milioni €/anno e il contributo può arrivare fino al 65% delle spese ammissibili (con massimali e limiti specifici per intervento).

Te lo dico subito in modo utile: non è “faccio i lavori e poi vediamo”. Nel Conto Termico 3.0, la differenza la fanno:

  • chi sei (privato, impresa, PA, ETS…)
  • che edificio hai (anche a livello catastale/ambito)
  • che impianto esiste già (spesso serve un impianto “esistente e funzionante”)
  • come gestisci tempi e documenti (ci sono scadenze che, se sbagli, fanno decadere tutto).

Le 3 domande che decidono (quasi) tutto

Prima di parlare di numeri, io farei sempre queste 3 verifiche:

  1. Chi è il Soggetto Responsabile?
    È chi sostiene la spesa e presenta la domanda (può agire direttamente o tramite soggetti abilitati, ESCo, ecc.). Soggetto e “categoria” cambiano requisiti e procedure.
  2. L’edificio rientra nelle casistiche ammesse per quell’intervento?
    Nel Conto Termico 3.0 c’è una specializzazione forte: per i soggetti privati gli interventi del Titolo II (efficienza) sono ammessi solo su edifici dell’ambito terziario (driver: il dato catastale), mentre sul residenziale la partita è diversa e spesso si gioca sul Titolo III (impianti).
  3. Esiste già un impianto? E l’intervento è davvero “sostituzione” quando richiesto?
    Molti interventi (es. pompe di calore, fotovoltaico abbinato) non sono “aggiunte libere”: sono pensati come sostituzioni o interventi integrati con requisiti stringenti.

Cosa incentiva il Conto Termico 3.0 (senza confusione)

Il meccanismo è strutturato in grandi blocchi:

Titolo II — Interventi di riqualificazione energetica (efficienza)

Esempi tipici: isolamento, infissi, schermature, illuminazione efficiente, building automation, NZEB… e nel Conto Termico 3.0 rientrano anche alcune novità “elettriche” come fotovoltaico accumulo ma solo in configurazioni precise (vedi più sotto).

Titolo III — Interventi impiantistici a fonte rinnovabile (termico) e alta efficienza

Esempi: pompe di calore, solare termico, scaldacqua a PdC, biomassa (dove ammesso), teleriscaldamento efficiente, microcogenerazione rinnovabile, ecc.

Le procedure: dove si perdono soldi (e tempo)

1) Accesso diretto (molto comune)

Prima fai l’intervento, poi presenti domanda sul portale.

Regola salva-pratica: la richiesta va presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento.
In più, nelle Regole Applicative è chiarito che la richiesta è inammissibile se inviata oltre quel termine (o oltre i 90 giorni da quando la scheda-domanda è resa disponibile sul portale, nei casi previsti).

???? Tradotto: puoi avere un lavoro fatto perfettamente… e perdere l’incentivo per una scadenza.

2) Prenotazione (tipica della PA, e non solo)

Serve per “prenotare” l’incentivo prima dei lavori, con regole e documenti dedicati. Anche qui i passaggi sono formali: se sbagli tempistiche o allegati, la prenotazione non ti salva.

3) Richiesta preliminare (imprese e ETS economici: attenzione)

Per imprese e ETS economici ci sono disposizioni specifiche: in diversi casi è previsto un passaggio preliminare, e nel transitorio la comunicazione può passare anche via PEC secondo le indicazioni GSE.

Regola pratica (senza tecnicismi inutili): se sei impresa e stai per partire, non aspettare “l’apertura cantiere”: spesso il punto critico è il primo impegno che rende l’investimento irreversibile (es. primo ordine/documento che ti “blocca”). Se parti male qui, poi recuperare è difficile.

“E se finiscono i fondi?” Qui bisogna essere precisi

Nel Conto Termico 3.0 esiste un contingente annuo di spesa (non è un rubinetto infinito). Le Regole Applicative riportano, in sintesi:

  • 400 milioni €/anno per incentivi riconosciuti a interventi delle PA e ETS non economici
  • 500 milioni €/anno per incentivi riconosciuti a interventi dei soggetti privati (incluse imprese ed ETS economici), con un limite dedicato alle imprese (richiamato nel testo).

E soprattutto: non è corretto raccontarla come “vai tranquillo, finisci in lista d’attesa e prima o poi pagano”.

???? Le Regole Applicative dicono che, trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell’impegno di spesa annua per privati (e imprese), non saranno accettate ulteriori richieste per quella categoria.

???? Quindi sì: conviene muoversi per tempo e con pratica pulita, perché “arrivare tardi” può voler dire rimanere fuori.

Caso che crea più confusione: fotovoltaico nel Conto Termico 3.0

Nel Conto Termico 3.0 il fotovoltaico non è l’incentivo per “metto i pannelli e basta”.

L’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo è prevista come intervento II.H, ma solo se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche (quindi come intervento abbinato).

Requisiti “che fanno la differenza” (versione chiara)

Dalle Regole Applicative, tra i punti più rilevanti:

  • l’impianto FV deve essere in assetto di autoconsumo (cessione parziale)
  • potenza: min 2 kW, max 1 MW e comunque entro la potenza disponibile del punto di prelievo
  • dimensionamento: l’energia prodotta dall’impianto FV non deve superare del 5% la somma dei consumi medi annui elettrici consumi equivalenti legati agli usi termici/combustibili dell’edificio (definizione di “fabbisogno energetico” nelle RA).

Questa è una di quelle regole “silenziose” che, se non la consideri in progettazione, ti incasina dopo.

APE e diagnosi: quando servono davvero

Qui vale una regola d’oro: prima capisci l’obbligo, poi produci la carta.

Nelle Regole Applicative trovi casistiche in cui è richiesta diagnosi energetica (ad esempio per certe configurazioni e soglie), e in altri casi può bastare una relazione tecnica descrittiva a supporto dell’ammissibilità.

???? Il punto pratico: se la documentazione “giusta” non c’è, il problema non è solo che “manca un file”: è che non dimostri l’ammissibilità.

Nota di trasparenza (che ti fa risparmiare grane)

Il CT 3.0 è regolato dal D.M. 7 agosto 2025 e dalle Regole Applicative: nei casi limite, interpretazioni e chiarimenti possono evolvere. Per decisioni operative, conta sempre la versione aggiornata dei documenti ufficiali e (se serve) il supporto del GSE.