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Il Conto Termico 3.0 è un incentivo in conto capitale: in pratica, ti riconosce un contributo a fronte di interventi di piccole dimensioni per efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, secondo regole tecniche e documentali precise. La dotazione è 900 milioni €/anno e il contributo può arrivare fino al 65% delle spese ammissibili (con massimali e limiti specifici per intervento).
Te lo dico subito in modo utile: non è “faccio i lavori e poi vediamo”. Nel Conto Termico 3.0, la differenza la fanno:
Le 3 domande che decidono (quasi) tutto
Prima di parlare di numeri, io farei sempre queste 3 verifiche:
Cosa incentiva il Conto Termico 3.0 (senza confusione)
Il meccanismo è strutturato in grandi blocchi:
Titolo II — Interventi di riqualificazione energetica (efficienza)
Esempi tipici: isolamento, infissi, schermature, illuminazione efficiente, building automation, NZEB… e nel Conto Termico 3.0 rientrano anche alcune novità “elettriche” come fotovoltaico accumulo ma solo in configurazioni precise (vedi più sotto).
Titolo III — Interventi impiantistici a fonte rinnovabile (termico) e alta efficienza
Esempi: pompe di calore, solare termico, scaldacqua a PdC, biomassa (dove ammesso), teleriscaldamento efficiente, microcogenerazione rinnovabile, ecc.
Le procedure: dove si perdono soldi (e tempo)
1) Accesso diretto (molto comune)
Prima fai l’intervento, poi presenti domanda sul portale.
Regola salva-pratica: la richiesta va presentata entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento.
In più, nelle Regole Applicative è chiarito che la richiesta è inammissibile se inviata oltre quel termine (o oltre i 90 giorni da quando la scheda-domanda è resa disponibile sul portale, nei casi previsti).
???? Tradotto: puoi avere un lavoro fatto perfettamente… e perdere l’incentivo per una scadenza.
2) Prenotazione (tipica della PA, e non solo)
Serve per “prenotare” l’incentivo prima dei lavori, con regole e documenti dedicati. Anche qui i passaggi sono formali: se sbagli tempistiche o allegati, la prenotazione non ti salva.
3) Richiesta preliminare (imprese e ETS economici: attenzione)
Per imprese e ETS economici ci sono disposizioni specifiche: in diversi casi è previsto un passaggio preliminare, e nel transitorio la comunicazione può passare anche via PEC secondo le indicazioni GSE.
Regola pratica (senza tecnicismi inutili): se sei impresa e stai per partire, non aspettare “l’apertura cantiere”: spesso il punto critico è il primo impegno che rende l’investimento irreversibile (es. primo ordine/documento che ti “blocca”). Se parti male qui, poi recuperare è difficile.
“E se finiscono i fondi?” Qui bisogna essere precisi
Nel Conto Termico 3.0 esiste un contingente annuo di spesa (non è un rubinetto infinito). Le Regole Applicative riportano, in sintesi:
E soprattutto: non è corretto raccontarla come “vai tranquillo, finisci in lista d’attesa e prima o poi pagano”.
???? Le Regole Applicative dicono che, trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell’impegno di spesa annua per privati (e imprese), non saranno accettate ulteriori richieste per quella categoria.
???? Quindi sì: conviene muoversi per tempo e con pratica pulita, perché “arrivare tardi” può voler dire rimanere fuori.
Caso che crea più confusione: fotovoltaico nel Conto Termico 3.0
Nel Conto Termico 3.0 il fotovoltaico non è l’incentivo per “metto i pannelli e basta”.
L’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo è prevista come intervento II.H, ma solo se realizzata congiuntamente alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche (quindi come intervento abbinato).
Requisiti “che fanno la differenza” (versione chiara)
Dalle Regole Applicative, tra i punti più rilevanti:
Questa è una di quelle regole “silenziose” che, se non la consideri in progettazione, ti incasina dopo.
APE e diagnosi: quando servono davvero
Qui vale una regola d’oro: prima capisci l’obbligo, poi produci la carta.
Nelle Regole Applicative trovi casistiche in cui è richiesta diagnosi energetica (ad esempio per certe configurazioni e soglie), e in altri casi può bastare una relazione tecnica descrittiva a supporto dell’ammissibilità.
???? Il punto pratico: se la documentazione “giusta” non c’è, il problema non è solo che “manca un file”: è che non dimostri l’ammissibilità.
Nota di trasparenza (che ti fa risparmiare grane)
Il CT 3.0 è regolato dal D.M. 7 agosto 2025 e dalle Regole Applicative: nei casi limite, interpretazioni e chiarimenti possono evolvere. Per decisioni operative, conta sempre la versione aggiornata dei documenti ufficiali e (se serve) il supporto del GSE.