Impianto esistente e “funzionante”: il requisito che decide se prendi il Conto Termico 3.0
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Impianto esistente e “funzionante”: il requisito che decide se prendi il Conto Termico 3.0

Impianto esistente e “funzionante”: il requisito che decide se prendi il Conto Termico 3.0

Perché è (davvero) la regola più importante

Il Conto Termico 3.0 nasce per incentivare interventi su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione. Se manca questo requisito, anche un lavoro fatto bene può risultare non ammissibile.

Il punto chiave, spesso ignorato, è questo: gli interventi sono ammissibili solo su edifici/unità dotati di impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante alla data del 25 dicembre 2025 (entrata in vigore del decreto).

“Funzionante” non vuol dire “acceso oggi”

Molti confondono “funzionante” con “acceso in questo momento”. In realtà, quello che conta è che l’impianto risulti:

  • presente,
  • identificabile,
  • e soprattutto non qualificabile come non funzionante (il GSE lo considera requisito di ammissibilità).

Traduzione pratica: se è solo spento/stagionale, devi poter dimostrare che era un impianto “reale” e operativo, non un pezzo “appoggiato” o scollegato.

Quando diventa un problema serio (rischio rigetto)

Rischio alto quando trovi segnali come:

  • edificio non utilizzato da anni,
  • utenze cessate da lungo tempo o contatore rimosso,
  • impianto scollegato / generatore assente,
  • impossibilità di dimostrare il requisito “esistente e funzionante” al 25/12/2025.

Qui la metafora “edificio morto” ci sta, ma il concetto tecnico è: edificio privo di impianto o con impianto non funzionante = fuori.

Come si dimostra (in modo che regga a controlli)

La regola “anti-sorprese” è: prove oggettive, non “ci abito da poco”.

Esempi di evidenze coerenti con l’impostazione delle Regole Applicative:

  • dossier fotografico dell’intervento,
  • foto dei generatori sostituiti e installati,
  • foto della targa dei generatori installati,
  • in generale documentazione fotografica strutturata (vista d’insieme / dettaglio).

Nota importante (post-operam): per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’impianto, l’impianto nella configurazione post-operam deve essere registrato al catasto regionale impianti, ove presente.

Caso tipico: “ho comprato una casa disabitata”

Si può valutare, ma prima chiarisci:

  1. l’impianto esisteva ed era funzionante al 25/12/2025?
  2. riesci a produrre prove oggettive (foto, targhe, documentazione tecnica)?
  3. puoi regolarizzare il post-operam (catasto impianti, dove presente)?

 

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