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Quando l’APE è obbligatoria nel Conto Termico 3.0
Qui serve essere chirurgici:
1) Titolo II su edifici terziari (imprese ed ETS economici)
L’APE ante-operam e post-operam è obbligatoria per gli interventi di efficienza energetica del Titolo II realizzati da imprese ed ETS economici su edifici in ambito terziario, per verificare la riduzione della domanda di energia primaria.
2) Titolo III su interi edifici con impianto ≥ 200 kWt
Per interventi realizzati su interi edifici con impianto di riscaldamento ≥ 200 kWt, nelle Regole Applicative trovi richieste come APE post-operam diagnosi precedente l’intervento.
???? Morale: non sempre “ante e post”. Dipende da soggetto, titolo e casistica.
Cosa significa “APE registrata” (senza fuffa)
Nel Conto Termico 3.0 l’APE deve essere redatta secondo D.Lgs. 192/05 e regole regionali. In pratica, quando tu dici “registrata”, intendi la cosa corretta: depositata/trasmessa nel sistema regionale previsto (quando esiste), con i suoi identificativi (codice/protocollo).
La regola che ti salva: l’APE ante-operam non si inventa dopo
Se la tua casistica richiede APE ante-operam, quell’APE deve rappresentare lo stato ante intervento. Se avvii i lavori e poi cerchi di “ricostruire” l’ante, rischi:
Checklist in 60 secondi (prima di partire)